Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 02/03/1992, n. 219/F | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ.Min. Industria, Comm. e Lav. 02/03/1992, n. 219/F

Art.19 della L.10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
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Premessa

1. L'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 R, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio

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SOGGETTI OBBLIGATI


1. La nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici richiamate al punto 18.

2. Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia pubblici che privati, forniti o meno di personalità giuridica; anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.

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SANZIONI


10. La mancanza o il ritardo della comunicazi

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FUNZIONI E PROFILO PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA


13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 9 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni:

- individuazione delle azioni, degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia;

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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI


18. L'obbligo della nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia è determinato dal superamento, nel corso dell'anno precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:

- per Soggetti operanti nel settore industriale: 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per anno (tep/a);

- per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti: 1000 tep/a.

19. La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.

Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri

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PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL TECNICO RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA


22. I Soggetti indicati al punto 18 debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle fonti dell'energia e delle industrie di base, Via Molise, 2 00187 ROMA il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia entro il 30 aprile di ogni anno.

La comunicazione va reiterata ciascun anno entra la data sopra indicata anche nel caso non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente.

La comunicazione va redatta su carta semplice e spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto del termine prescritto fa fede il timbro postale di spedizione. É necessario pertanto conservare per almeno cinque anni copia della comunicazione e della relativa ricevuta.

23. Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

In tal caso è richiesto, anche se non prescritto, che i nominativi dei responsabili locali vengano comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contestualmente alla comunicazione di cui al punto 22.


24. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'

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