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Sent. C. Cass. pen. 05/12/2007, n. 45240

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Non comprende ristrutturazione di rudere preesistente
1. In edilizia, il concetto di ristrutturazione postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura; pertanto non può considerarsi «ristrutturazione edilizia» la ristrutturazione di un rudere preesistente, trattandosi di intervento sostanzialmente «nuovo».

1a. Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato IV 8 ottobre 2007 n. 5214 R (Ristrutturazione con o senza demolizione di costruzione esistente - Differente disciplina ex artt. 3 e 10, c. 1, T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380); Cass. Pen. III 13 aprile 2007 n. 15054 R (La ricostruzione di un rudere è sempre nuova costruzione); IV 16 marzo 2007 n. 1276 [Il concetto di ristrutturazione edilizia, come da art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 01/380, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione dell’immobile preesistente, con la possibilità di giungere a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente]; Cass. Pen. III 23 gennaio 2007 n. 1893 R (1. Sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie: vi sono compresi anche interventi con integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente. - 2. Differenza fra la ristrutturazione edilizia e la «manutenzione straordinaria» e il «restauro e risanamento conservativo»); C. Stato V 14 dicembre 2006 n. 7445 R (Un intervento costruttivo con la demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato può essere definito come ristrutturazione edilizia - Condizioni); Cass. Pen. III 6 dicembre 2006 n. 40173 R [L’art. 10, c. 1, lett. c), D.P.R. 01/380 assoggetta a permesso di costruire determinati interventi di ristrutturazione edilizia; questi ultimi però, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività - Conseguenze]; C. Stato IV 15 settembre 2006 n. 5375 R (La ricostruzione di un rudere va considerata realizzazione di nuova costruzione e non ristrutturazione); Cass. Pen. III 16 giugno 2006 n. 20776 R (1. Ristrutturazione: nozione e limiti - Subordinata a permesso di costruire o, a certe condizioni, anche solo a D.I.A. - 2. Ricostruzione su ruderi - Non è ristrutturazione ma sempre nuova costruzione); C. Stato IV 22 maggio 2006 n. 3006 R e V 14 aprile 2006 n. 2085 R e II 1 marzo 2006 n. 2687 R (Demolizione e fedele ricostruzione di immobile - È ristrutturazione - Condizioni); V 27 aprile 2006 n. 2364 R (Demolizione e ricostruzione del manufatto, anche con caratteristiche diverse - Può essere ristrutturazione - Condizioni); VI 9 settembre 2005 n. 4668 R (La demolizione e ricostruzione di immobile esistente di pregio storico-architettonico, con diversità di materiali e volumetria, configura ristrutturazione edilizia non consentita - Limiti); IV 28 luglio 2005 n. 4011 R (Sulla nozione di ristrutturazione); II 4 maggio 2005 n. 3205 R (La posa di modesti pannelli ai lati di un balcone non può considerarsi ristrutturazione); V 16 marzo 2005 n. 1062 R [Con la ristrutturazione ex art. 31, c. 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457 si può ottenere un immobile, tutto od in parte diverso dal precedente; ciò però è ammesso non con la costruzione di nuovi volumi]; Cass. 22 giugno 2004 n. 11582 R (Criterio distintivo per ristrutturazione e ricostruzione, differenza da «nuova costruzione», quale si ha negli interventi edilizi con aumento di volume); C. Stato V 15 aprile 2004 n. 2142 R (Non si configura una ristrutturazione nell’attività di ricostruzione su ruderi o di edificio demolito o diruto); V 1 aprile 2004 n. 1811 R (La demolizione e la ricostruzione di un edificio diverso dall’originario è nuova costruzione e non ristrutturazione); V 3 marzo 2004 n. 1023 R (Può considerarsi ristrutturazione la fedele ricostruzione di un fabbricato); V 10 febbraio 2004 n. 475 R(La ricostruzione di un rudere è nuova costruzione); V 18 settembre 2003 n. 5310 R; e V 8 agosto 2003 n. 4539e 4568 e V 24 febbraio 1999 n. 197 R e V 20 ottobre 1998 n. 1491 R e V 28 marzo 1998 n. 369 R e V 14 aprile 1997 n. 348 R e V 15 gennaio 1997 n. 45 R e V 14 novembre 1996 n. 1359 R e V 12 luglio 1996 n. 861 R e Csi 21 giugno 1996 n. 198 Re C. Stato V 6 dicembre 1993 n. 1259 R e V 8 ottobre 1992 n. 962 R e V 3 febbraio 1992 n. 86 R e V 3 gennaio 1992 n. 4 R (Sulle caratteristiche della ristrutturazione. È tale la demolizione con successiva fedele o integrale ricostruzione); Csi 7 luglio 2003 n. 266 R (Sulle attività di restauro e risanamento conservativo, che comprendono anche gli interventi per il recupero abitativo di edifici preesistenti); Cass. Pen III 28 marzo 2003 n. 14455 (La demolizione e ricostruzione di rudere è nuova costruzione); Csi 22 aprile 2002 n. 204 R e C. Stato V 5 marzo 2001 n. 1246 R e V 18 dicembre 2000 n. 6769 R e 6768 e V 13 luglio 2000 n. 3901 R (La ristrutturazione di un fabbricato può consistere anche nella sua demolizione e successiva ricostruzione senza però modifica della precedente volumetria e tipologia edilizia); IV 12 luglio 2001 n. 3900 R (Non si configura ristrutturazione di un castello, antico ma in grave degrado, nella realizzazione in esso di mini appartamenti insieme con opere di rifacimento interno ed esterno funzionalmente necessarie); Cass. Pen. III 6 aprile 2001 n. 13982 R (La ricostruzione su ruderi costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia); Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128 R (Si ha invece nuova costruzione se si ha aumento della volumetria o delle superfici occupate); C. Stato V 26 settembre 2000 n. 26 (Con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione diversa dal precedente non si configura ristrutturazione); V 10 agosto 2000 n. 4397 R (La ristrutturazione è la fedele ricostruzione dell’edificio; diversamente si ha una nuova costruzione); IV 5 luglio 2000 n. 3735 R (Non si configura ristrutturazione edilizia per la costruzione di un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito); V 23 maggio 2000 n. 2988 R (La ristrutturazione edilizia consiste in interventi che modificano l’originaria consistenza dell’immobile); V 3 aprile 2000 n. 1906 R (1. Alla ristrutturazione si applicano le norme vigenti quando venne costruita l’opera da ristrutturare. - 2. Non è ristrutturazione la riedificazione di opere edili distrutte o demolite); Cass. Pen. III 2 giugno 1999 n. 6923 (Anche per i lavori di ristrutturazione occorre, ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori; in particolare anche per una semplice riparazione bisogna dare preavviso al Sindaco e all’ufficio tecnico, attendere l’autorizzazione, depositare il progetto e fare poi dirigere i lavori da un tecnico); C. Stato V 12 agosto 1998 n. 1255 R e V 11 maggio 1998 n. 552 R e 26 febbraio 1992 n. 143 R (Gli interventi edilizi con aumento di volumetria non sono ristrutturazione); V 18 agosto 1997 n. 917 R e V 10 marzo 1997 n. 240 R e V 4 novembre 1994 n. 1261 R (La ricostruzione di edificio già demolito oppure su ruderi non è ristrutturazione); V 24 marzo 1997 n. 291 R (La ricostruzione di edificio crollato può considerarsi ristrutturazione); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Gli interventi di ristrutturazione non costituiscono variante essenziale dell’attività edile già autorizzata); V 14 novembre 1995 n. 1578 R (In caso di diniego di autorizzazione alla ristrutturazione per difformità da precedente licenza edilizia, il Comune ha l’obbligo di esaminare la sanabilità di tale difformità); V 11 aprile 1995 n. 567 R (La trasformazione di un magazzino in locali abitativi è ristrutturazione); V 11 novembre 1994 n. 1269 R (La demolizione e ricostruzione di strutture non è ristrutturazione); V 23 luglio 1994 n. 807 R e V 21 febbraio 1994 n. 112 R e V 6 dicembre 1993 n. 1259 R (Sulla nozione di ristrutturazione); Cass. Pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 e Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R e C. Stato V 26 maggio 1992 n. 464 R (Differenza fra ristrutturazione e restauro o risanamento conservativo); V 21 febbraio 1994 n. 112 R (Gli interventi edilizi che mutano la sagoma dell’edificio non sono ristrutturazione); V 1 dicembre 1992 n. 1408 R (La ristrutturazione edilizia si configura nella fedele ricostruzione del fabbricato in tutte le sue caratteristiche); V 26 maggio 1992 n. 464 R (Quando è necessaria la concessione edilizia per lavori di ristrutturazione).

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