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Sent. C. Stato 12/07/2001, n. 3900

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento - Della Regione - Ex art. 27 L. 1942/1150 - Presupposti. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Centro storico - Interventi edili - Divieto con atto regionale - Dopo D.M. del 1987 - Illegittimità. 3. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Realizzazione di mini appartamenti in antico castello in grave degrado - Non lo è.
1. La Regione può annullare d'ufficio una concessione edilizia, ai sensi dell'art. 27 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, in presenza di una delle due seguenti condizioni: - la non conformità delle opere autorizzate con le prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione, o del regolamento edilizio; o comunque la violazione in qualsiasi modo delle dette prescrizioni; - la sussistenza di un interesse pubblico, attuale e concreto, all'annullamento; di questo, in tal caso, deve darsi congrua motivazione. 2. Il D.M. 22 maggio 1985, come integrato dal D.M. 20 dicembre 1987 ha espressamente escluso i centri abitati delimitati come «centro storico» dal divieto - che pertanto non può essere reintrodotto con atto regionale - di apportare modifiche all'assetto del territorio e di eseguire opere edili e lavori. 3. Non si configura ristrutturazione edilizia nella realizzazione in un castello, antico ma in grave degrado, di mini appartamenti insieme con opere di rifacimento interno ed esterno funzionalmente necessario (fra l'altro - nella specie - con aperture su muri perimetrali ed opere strutturali interne).

Ved. Cass. pen. III 6 aprile 2001 n. 13982R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 27R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 7)R (D.M. 22 maggio 1985; D.M. 20 dicembre 1987)

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