Sent. C. Cass. pen. 13/04/2007, n. 15054 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 13/04/2007, n. 15054

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ricostruzione di rudere - È sempre nuova costruzione
1. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre «nuova costruzione», in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata.

1. Ved. Cass. Pen. 13 gennaio 2006, Polverina; 4 febbraio 2003, Pellegrino; 20 febbraio 2001, Perfetti. Ved. Anche C. Stato V 28 maggio 2004 n. 3452;R 15 aprile 2004 n. 2142;R 1 dicembre 1999 n. 2021 R; Cass. Pen. 4 agosto 1999 n. 398; 10 marzo 1997 n. 2401. 1a. Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato IV 16 marzo 2007 n. 127 [Il concetto di ristrutturazione edilizia, come da art. 3 c. 1, lett. d) T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione dell’immobile preesistente, con la possibilità di giungere a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente]; Cass. Pen. III 23 gennaio 2007 n. 1893 R (1. Sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie: vi sono compresi anche interventi con integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, 2. Differenza fra la ristrutturazione edilizia e la «manutenzione straordinaria» e il «restauro e risanamento conservativo»); C. Stato V 14 dicembre 2006 n. 7445R (Un intervento costruttivo con la demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato può essere definito come ristrutturazione edilizia - Condizioni).

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