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Sent. C. Cass. 22/07/1996, n. 6569

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1. Appalti oo.pp. - Capitolato generale del 1962 - Valore normativo - Limiti - Applicazione ad Enti pubblici diversi dallo Stato - Condizione - Espresso richiamo contrattuale o legislativo - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Riserve dell'appaltatore - Onere di formulazione - Non sussiste per contabilità informe ed irricostruibile - Sussiste per contabilità provvisoria ma inserita nei registri - Eventuali inesattezze o irregolarità - Irrilevanza (RIS).
1. Il Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (modificato con L. 10 dicembre 1981 n. 741), ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente ed indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti), soltanto agli appalti stipulati dallo Stato; esso non riguarda, invece, gli Enti pubblici diversi dallo Stato, per i quali può assumere efficacia obbligatoria soltanto sotto il profilo negoziale, vale a dire solo se e nei limiti in cui le parti lo abbiano richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale, a meno che un'espressa disposizione di legge non ne imponga l'applicazione agli appalti stipulati da determinati Enti, nel qual caso il capitolato viene ad avere efficacia regolamentare e le sue norme concorrono a formare la disciplina alla quale sono assoggettati i rapporti tra appaltante e costruttore. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi od indennizzi, rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, insorge per effetto e dal momento dell'iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi evidenziati, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico; detto onere, pertanto, se non sussiste nel caso di contabilità informe e irricostruibile, cioè non consacrata in quei registri ed inidonea a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute dalla stazione appaltante, va invece affermato nella diversa ipotesi, di contabilità provvisoria ma formalmente inserita nei registri stessi, mentre le eventuali inesattezze, irregolarità, approssimazioni, od anche difformità della realtà di tale contabilità provvisoria restano irrilevanti, al fine in questione, nei limiti in cui non impediscano all'applicatore medesimo l'immediato riscontro di quell'aggravio di spesa, secondo i criteri menzionati.

1. Conf. Cass. 1° aprile 1994 n. 3214 R 2. Conf. Cass. 2 luglio 1981 n. 4285,[R=W2L814285] 10 gennaio 1979 n. 162.[R=W10GE79162] 1. e 2. Ved. Cass. 20 giugno 1983 n. 4229[R=W20G834229] (La sopravvenienza di una norma che introduca ex novo una relatio col capitolato generale del 1962, «opera con proiezione esclusiva verso il futuro, nel senso, cioè, che l'Ente non potrà, dalla data di entrata in vigore della norma che impone quell'obbligo, addivenire a contratti non contemplanti una relatio siffatta»).
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362]; L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181] R.D. 25 maggio 1895 n. 350 [R=RD25MA95]

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