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Sent.C. Cass. 17/01/2001, n. 563

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Competenza arbitrale - Ex art. 47 D.P.R. 1962 n. 1063 - Deroga - Facoltà ex art. 16 L. 1981 n. 741 - Ripristinata da C. Cost. 1996 n. 152 - Effetti - Distinzione tra appalti dello Stato e altri appalti pubblici.
1. In tema di controversie nascenti da un contratto di appalto di opere pubbliche, deferite, in via generale, ad arbitri dall'art. 43 Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, esclusa dall'art. 16 L. 10 dicembre 1981 n. 741 (che aveva modificato il testo dell'art. 47 del capitolato), è stata ripristinata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del detto art. 16 (sent. Corte cost. n. 152 del 1996); consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli Enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, perché, nel primo caso, la pronuncia della Corte costituzionale produce, del tutto legittimamente, i suoi effetti ex tunc anche nei casi in cui la clausola compromissoria trovi la sua fonte nella volontà negoziale delle parti che abbiano recepito la normativa caducata attraverso il rinvio materiale alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche (con il solo limite delle situazioni esaurite); nella seconda ipotesi, invece, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico che le richiama, perdendo pertanto qualsiasi collegamento con la fonte normativa di provenienza e conservando, così, efficacia, indipendentemente dalle successive modifiche della norma da cui sono tratte, proprio per l'effetto vincolante che liberamente i contraenti hanno attribuito al loro contenuto.

1a. Questa sentenza cita norme sulle controversie nei lavori pubblici vigenti nel 1996 [dopo la C.Cost. 9 maggio 1996 n. 152R che ha dichiarato illegittimo l'art. 16 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, poi abrogato dall'art. 231, lett. s) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554]. Ved. anche Cass. S.U. 15 dicembre 2000 n. 1266 R.
(Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 43[R=DPR106362,A=43]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 47)[R=L74181,A=47]

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