Sent.C. Cass. 16/11/2007, n. 23746 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP8030

Sent.C. Cass. 16/11/2007, n. 23746

51224 51224
1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Esito positivo - Successivo pagamento rata di saldo e svincolo cauzione - Diritto dell’appaltatore 2. Appalti ll.pp. - Collaudo - Ritardo P.A. - Risarcimento danni - Diritto dell’appaltatore 3. Appalti ll.pp. - Collaudo - Pagamento del saldo - Prescrizione - Interessi moratori
1. Il diritto dell’appaltatore di lavori pubblici ad ottenere il pagamento della rata di saldo delle opere realizzate, nonché lo svincolo della cauzione ed eventuali compensi aggiuntivi, sorge in seguito all’esito positivo del collaudo. Ciò perché il collaudo vale come accettazione dell’opera da parte della Stazione appaltante, ed in quanto tale segna altresì per il committente il momento di decorrenza della decadenza per far valere vizi e difformità dell’opera, ovvero della prescrizione della relativa azione. 2. Negli appalti di lavori pubblici anche la pubblica amministrazione - non diversamente dal contraente privato - è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle regole generali dettate dagli artt. 1374 e 1375 Cod. civ. e non può ritardare sine die le sue determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando i diritti dell’altro contraente e rappresentando altresì titolo per il ristoro di eventuali danni procurati all’appaltatore. 3. La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4 Cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, e dunque non anche agli interessi, che hanno moratoria, dovuti per il ritardato pagamento della rata di saldo di un appalto di opere pubbliche, che devono versarsi, ai sensi dell’art. 36 del Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, in unica soluzione. Siffatti interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dal suddetto art. 36, che li rende esigibili e segna perciò il dies a quo del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione.

1. Ved. Cass. 29 luglio 2004 n. 14460 R; 10 giugno 2004 n. 10992.R 2. Ved. Cass. 16 marzo 2007 n. 6303;R 18 aprile 2003 n. 6303;[R=W18A036303] 20 novembre 1995 n. 12014; [R=W20N9512014] S.U. 28 ottobre 1995 n. 11312;R 8 luglio 1995 n. 7550;R 23 novembre 1992 n. 12513;R 3 dicembre 1988 n. 6559;R 11 dicembre 1986 n. 7378 R; 8 settembre 1983 n. 5530;[R=W8S835530] 25 giugno 1976 n. 2385;[R=W25G762385] S.U. 25 febbraio 1970 n. 445.[R=W25F70445] 3. Ved. Cass. 6 novembre 2006 n. 23670;R 23 maggio 2006 n. 12140;R 1 luglio 2005 n. 14080;[R=W1L0514080] 6 marzo 1998 n. 2498R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36;[R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5) [R=L74181] (Cod. civ. artt. 1374 e 1375) (Cod. civ. art. 2948, n. 4; Cap. gen. ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36)

Dalla redazione