Sent.C. Cass. 23/12/2003, n. 19787 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP6641

Sent.C. Cass. 23/12/2003, n. 19787

49835 49835
1. Appalti ll.pp. - Contratto - Rescissione in danno - Controversia - Giurisdizione A.G.O. .
1. In materia di appalto di opere pubbliche sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non è stata introdotta alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, poiché il provvedimento di rescissione in danno, ancorché rivestito delle forme dell'atto amministrativo, costituisce una forma di autotutela della pubblica amministrazione incidente su posizioni di diritto soggettivo, le contestazioni che investono il legittimo esercizio di tale forma di autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul recesso, rescissione o risoluzione del contratto di appalto C. Stato IV 19 dicembre 2003 n. 8364 R (Mancata esecuzione del contratto d'appalto per fatto della P.A. e risarcimento del danno all'impresa. Nella sentenza è citato l'art. 344 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F che, con l'art. 345, sta fra gli articoli della legge suddetta non abrogati dall'art. 231 del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554); Cass. 17 novembre 2003 n. 17340 R (In caso di recesso unilaterale del committente ex art. 1671 Cod. civ. è dovuto all'appaltatore un indennizzo per danno emergente e lucro cessante); 29 luglio 2003 n. 11642 R (1. Diritto di recesso dal contratto del committente ex. art. 1671 Cod. civ. - 2. Caso di indennizzo non dovuto all'appaltatore); C. Stato V 30 giugno 2003 n. 3868 R (Giurisdizione A.G.O. in caso di controversia fra P.A. ed appaltatore sull'esercizio della facoltà di rescissione del contratto d'appalto ex. art. 340 L. 1865/2248, All. F); Cass. S.U. 26 giugno 2003 n. 10160 R (La scelta della P.A. di non eseguire l'opera progettata rientra nel potere non di revoca ma di recesso); Cass. 29 gennaio 2003 n. 1295 R e 22 agosto 2002 n. 12368 R (La facoltà di recesso dal contratto di appalto è riconosciuta al committente dalla norma - che però non è inderogabile - dell'art. 1671 Cod. civ.); 8 gennaio 2003 n. 77 R (In caso di recesso unilaterale dal contratto del committente ai sensi dell'art. 1671 Cod. civ., grava sul committente stesso che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell'appaltatore; l'indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell'appaltatore costituisce obbligazione risarcitoria); S.U. 18 aprile 2002 n. 5640 R (Qualora l'amministrazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della L. 1865/2248, All. F, la successiva controversia rientra egualmente nella giurisdizione del giudice ordinario); 20 febbraio 2002 n. 2439 R (In caso di recesso dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 345 della L. 1865/2248 All. F, l'amministrazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di «fermo amministrativo» ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); C. Stato V 11 giugno 2001 n. 3127 R (La rescissione di un contratto d'appalto di lavori pubblici contro l'impresa capogruppo di A.T.I. si estende a tutte le altre imprese che ne fanno parte); V 2001/3127 e Cass. S.U. 7 marzo 2001 n. 95 R (Sulle controversie fra P.A. appaltante ed appaltatore in materia di recesso o risoluzione del contratto d'appalto, ha giurisdizione l'A.G.O.); 23 giugno 2000 n. 8534 R (Sulla distinzione della rescissione del contratto d'appalto di opere pubbliche dalla rescissione del contratto in genere).

Dalla redazione