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Sent.C. Stato 19/12/2003, n. 8364

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Mancata esecuzione per fatto della P.A. - Risarcimento del danno all’impresa - Riduzione di un quinto - Esclusione.
1. In caso di mancata esecuzione del contratto per fatto imputabile all’amministrazione appaltante, questa non può chiedere una riduzione della misura del risarcimento del danno all’impresa in base all’art. 344 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F; infatti questa norma, che stabilisce la possibilità per l’amministrazione di diminuire le opere fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, può essere invocata solo quando venga esercitata in concreto, esistendo i relativi presupposti.

1a. (CTRO.4/1) - Gli artt. 340 e 345 sulla rescissione del contratto d’appalto pubblico sono fra gli articoli della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F non abrogati dall’art. 231 del nuovo Regolamento ll.pp. D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Sulla risoluzione del contratto di appalto ved. Cass. S.U. 18 aprile 2002 n. 5640 R (Qualora l’amministrazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell’art. 340 della L. 1865/2248, All. F, la successiva controversia rientra egualmente nella giurisdizione del giudice ordinario); 20 febbraio 2002 n. 2439 R (In caso di recesso dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 345 della L. 1865/2248 All. F, l’amministrazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l’emanazione di un provvedimento di MERGEFIELD fermo_amministrativo ai sensi dell’art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440); C. Stato V 11 giugno 2001 n. 3127 R (La rescissione di un contratto d’appalto di lavori pubblici contro l’impresa capogruppo di A.T.I. si estende a tutte le altre imprese che ne fanno parte); V 2001/3127 e Cass. S.U. 7 marzo 2001 n. 95 R (Sulle controversie fra P.A. appaltante ed appaltatore in materia di recesso o risoluzione del contratto d’appalto, ha giurisdizione l’A.G.O.); 23 giugno 2000 n. 8534 R (Sulla distinzione della rescissione del contratto d’appalto di opere pubbliche dalla rescissione del contratto in genere). Ved. anche MERGEFIELD Risoluzione_del_contratto_ MERGEFIELD appalto \* MERGEFORMAT (unilaterale del committente o per colpa dell’impresa).
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 344)

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