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Sent.C. Cass. 26/06/2003, n. 10160

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Scelta P.A. di non eseguire l’opera progettata - Rientra nel potere non di revoca ma di recesso.
1. In tema di appalto di lavori pubblici, una volta che l’accordo contrattuale sia da considerare concluso in modo definitivo e definitivamente efficace, la scelta della P.A. committente di non eseguire l’opera come progettata, compiuta per sopravvenuti motivi di opportunità, rientra nell’ambito del potere, non pubblico di revoca, ma contrattuale di recesso, di cui all’art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F sicché la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.


(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345)

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