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Sent.C. Cass. 23/06/2000, n. 8534

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione - Atto autoritativo di autotutela - Ex Cap. gen. del 1962, Reg. oo.pp. del 1895 e L. 1865 n. 2248, All. F - Necessità di formale dichiarazione P.A.
1. La rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche si distingue dalla rescissione del contratto in generale per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa, che si sostanzia in un atto amministrativo, comunemente ritenuto espressione di autotutela della Pubblica amministrazione; detto potere, per essere legittimamente esercitato, deve essere previsto per legge e si deve manifestare nelle forme di legge; ne consegue, alla stregua del combinato disposto degli artt 29 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F e 27, 28 e 29 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, che per l'avvio del procedimento di rescissione del contratto di cui si tratta, occorre una formale dichiarazione in tal senso effettuata dalla Pubblica amministrazione, non essendo sufficienti l'ordine impartito all'appaltatore di riprendere i lavori sospesi e il rifiuto da lui opposto all'esecuzione.

1a. Sulla risoluzione del contratto di appalto di opera pubblica, unilaterale dell'Amministrazione appaltante o per colpa dell'impresa. Ved. anche Risoluzione del contratto d'appalto (sulla risoluzione del contratto d'appalto di opera pubblica da parte dell'Amministrazione appaltante, unilaterale o per colpa dell'impresa).
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340R; Reg. oo.pp. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 28 e 29; Cap. gen. oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 29)[R=DPR106362,A=29]

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