Sent.C. Cass. 20/02/2002, n. 2439 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/02/2002, n. 2439

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Rescissione - Sospensione dei pagamenti - Previo fermo amministrativo - Necessità.
1. In tema di recesso dal contratto di appalto di opere pubbliche ex art. 345 della L. 2248 All. F del 1865, il principio secondo il quale la pubblica amministrazione recedente può sospendere il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti regolarmente solo con l'emanazione di un provvedimento di «fermo amministrativo» ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (con la conseguenza che, ove tale provvedimento non sia stato emanato, il giudice ordinario, adito dall'appaltatore per ottenere il corrispettivo dei lavori regolarmente eseguiti, può legittimamente condannare l'amministrazione stessa al pagamento del dovuto) non si applica all'ipotesi in cui sia contestata, da parte della P.A., la stessa regolarità e consistenza delle opere compiute, sì che, in tal caso, nessun formale provvedimento di «fermo» si appalesa necessario, essendo, per converso, demandato ad un'autonomo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria eventualmente adita la verifica dell'imputabilità della lamentata sospensione (anche ai fini di una pronuncia sulla spettanza degli interessi) all'Amministrazione.

1. L. 20 marzo 1865 n. 2248R, All. F Art. 345 (Non abrogato dall'art. 231 del nuovo Reg. ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) - È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 69)R

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