Sent.C. Cass. 29/07/2003, n. 11642 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/07/2003, n. 11642

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1. Appalti - Contratto - Recesso unilaterale del committente - Ex art. 1671 Cod. civ. - Ammissibilità. 2. Appalti - Contratto - Recesso unilaterale del committente - Ex art. 1671 Cod. civ. - Esclusione nel caso di condanna dell’appaltatore al risarcimento danni subiti dal committente - Configurabilità.
1. Il diritto di recesso esercitabile ad nutum dal committente in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’art. 1671 Cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera (avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell’opera esclusivamente all’interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell’unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull’importanza dell’inadempimento, viceversa dovuta quando il committente richiede anche il risarcimento del danno per l’inadempimento già verificatosi al momento del recesso. 2. In tema di appalto, la condanna dell’appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente per inadempimento già verificatosi al momento dell’esercizio del recesso ex art. 1671 Cod. civ. può vanificare l’obbligo del committente recedente di indennizzare l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

1a. (CTRO.4/2) - Sulla risoluzione o recesso dal contratto di appalto ved. Cass. 29 gennaio 2003 n. 1295 R e 22 agosto 2002 n. 12368 R(La facoltà di recesso dal contratto di appalto è riconosciuta al committente dalla norma - che però non è inderogabile - dell’art. 1671 Cod. civ.); 8 gennaio 2003 n. 77 R (In caso di recesso unilaterale dal contratto del committente ai sensi dell’art. 1671 Cod. civ., grava sul committente stesso che eccepisca in giudizio la compensatio lucri cum damno provare il lucrum dell’appaltatore; l’indennizzo cui è tenuto il committente in favore dell’appaltatore costituisce obbligazione risarcitoria).
(Cod. civ. art. 1671) (Cod. civ. art. 1671)

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