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Sent.C. Cass. 17/11/2003, n. 17340

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1. Appalti - Contratto - Recesso unilaterale del committente - Ex art. 1671 Cod. civ. - Indennizzo all’appaltatore - Per danno emergente e lucro cessante con rivalutazione monetaria.
1. Mentre integra un debito di valuta, che ai sensi dell’art. 1373 Cod. civ. trova fonte in un patto espresso, la prestazione a favore dell’appaltatore di una somma a titolo di corrispettivo per l’esercizio da parte del committente della facoltà di recesso prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, dà luogo, invece, a un’obbligazione di valore di natura indennitaria l’esercizio, posteriore alla conclusione del contratto di appalto - e quindi anche ad esecuzione già iniziata - della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall’art. 1671 Cod. civ. al committente, che è tenuto a tenere indenne l’appaltatore del danno emergente e del lucro cessante, da liquidare - secondo i principi regolatori del risarcimento del danno - anche in via equitativa, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione.

1a. (CTRO.4/2) - Ved. Cass. 29 luglio 2003 n. 11642 R
(Cod. civ. artt. 1373 e 1671)

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