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Sent.C. Cass. 18/04/2002, n. 5640

48807 48807
1. Appalti ll.pp. - Controversie - Giurisdizione ex artt. 6 e 7 L. 2000/205 - Giudice amministrativo o ordinario - Condizioni.
1. Gli artt. 6 e 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa all'esecuzione del rapporto. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l'amministrazione committente si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F (omissis).

L. 21 luglio 2000 n. 205 - Art. 6 - (1° c.) 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. (Omissis). Art. 7. - (1° c.) Al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 33 è sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi (omissis). 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: (omissis). d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale; (omissis). 3. All'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (omissis). b) l'art. 34 è sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. (Omissis). L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F - Art. 340 - Ved. nota 1n a Cass. 20 febbraio 2002 n. 2439, R.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340 R; L. 21 luglio 2000 n. 205, artt. 6 e 7) R

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