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Sent. CGAR. Sicilia 20/01/2003, n. 4

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Favorevole alla più estesa partecipazione.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici, se una clausola del bando appare contraddittoria e ambigua deve preferirsi per essa l'interpretazione che consenta la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti.

Le clausole del bando di gara e della lettera d'invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis dell'appalto - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto: ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335 R. E quando sono equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. [C. Stato V 4 aprile 2002 n. 1857 R; V 18 marzo 2002 n. 1558 R; V 3 settembre 2001 n. 4586 R; Csi 6 novembre 2000 n. 437 R; Csi 14 ottobre 1999 n. 538 R; C. Stato V 2 marzo 1999 n. 223 R; C. Stato IV 20 novembre 1998 n. 1619 R; Csi 9 giugno 1998 n. 383 R; Csi 21 novembre 1997 n. 500 R e Csi 8 maggio 1997 n. 96 R e C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212 R; C. Conti, Stato 1° febbraio 1995 n. 160 [R=WCO1F95160] (e in modo anche da eliminare le inutili formalità); Csi 8 maggio 1997 n. 96 R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212 R; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668 R; C. Stato V 31 marzo 1994 n. 236 R (Detto criterio va seguito non soltanto in omaggio al generale principio di conservazione degli atti ma anche per lo specifico interesse dell'Amministrazione appaltante al confronto più ampio possibile tra le offerte); C. Stato V 26 giugno 1993 n. 753 R (Per l'interesse pubblico al più ampio confronto tra le offerte); C. Stato V 6 luglio 1992 n. 626 R; VI 12 giugno 1992 n. 481 R. Contra, l'isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112 R, secondo la quale le clausole dubbie vanno risolte secondo le regole d'interpretazione del contratto (che sono quelle di cui agli artt. 1362 a 1371 del Codice civile). Questa regola però non è applicabile qualora la clausola del bando o della lettera d'invito o del capitolato contenga ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione, giacché in tal caso l'adempimento prescritto è inderogabile (C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572 R; V 22 maggio 2001 n. 2830 R; VI 22 maggio 1998 n. 801 R, VI 18 novembre 1994 n. 1668 R, VI 25 maggio 1993 n. 377 R

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