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Sent.C. Stato 03/09/2001, n. 4586

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Principio di pubblicità - Portata. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Favorevole alla più estesa partecipazione.
1. In forza del principio di pubblicità delle operazioni di gara degli appalti pubblici in sede di apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione, per il materiale sul quale si fondano le determinazioni dell'Amministrazione devono sussistere le garanzie della seduta pubblica. 2. In una gara d'appalto ll.pp., le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti devono essere interpretate con riferimento al contenuto sostanziale di detti adempimenti e in modo da consentire la più estesa partecipazione delle imprese (Nella specie la generica clausola del bando non specificava se i certificati antimafia dovessero riguardare la persona giuridica concorrente e/o i relativi amministratori e allora la P.A. appaltante aveva chiesto a tutte le imprese partecipanti alla gara di «confermare» che i certificati già prodotti si riferivano ad entrambi).

Ved. C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572R.

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