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Sent.C. Stato 29/08/2001, n. 4572

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Favorevole alla più estesa partecipazione - Limite - Adempimento prescritto a pena di esclusione - Inderogabile.
1. Fra più interpretazioni possibili del bando di gara d'appalto ll.pp. va preferita quella che porta alla partecipazione del maggior numero possibile di imprese; questa regola però non è applicabile quando nel bando o nella lettera d'invito sia ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione.

Sulla interpretazione delle clausole del bando di gara e della lettera d'invito - e quindi anche delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis dell'appalto - la giurisprudenza è costante nel senso che dette clausole vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto: ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335R. E le clausole equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Ved. C. Stato V 22 maggio 2001 n. 2830R (Mentre resta fermo che le clausole in questione devono interpretarsi nel senso di favorire la più estesa partecipazione di imprese alla gara, l'esclusione può essere prevista per cause espressamente indicate nel bando o nell'invito); Csi 6 novembre 2000 n. 437R.

Dalla redazione