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Sent.C. Stato 18/03/2002, n. 1558

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausola equivoca di esclusione dalla gara - Interpretazione - La più favorevole all'ammissione delle imprese.
1. Qualora il bando di gara d'appalto contenga clausole che si prestano ad interpretazione ambigua deve essere preferita quella più favorevole all'ammissione delle imprese e quindi all'interesse pubblico in quanto consente la partecipazione del maggior numero di imprese.

Le clausole del bando di gara e della lettera d'invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis dell'appalto - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto: ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335R. E quando sono equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. (C. Stato V 3 settembre 2001 n. 4586R; Csi 6 novembre 2000 n. 437R. Questa regola però non è applicabile qualora la clausola del bando o della lettera d'invito o del capitolato contenga ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione, giacché in tal caso l'adempimento prescritto è inderogabile (C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572R; V 22 maggio 2001 n. 2830R).

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