Sent. CGAR. Sicilia 14/10/1999, n. 538 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 14/10/1999, n. 538

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - La più favorevole all'ammissione.
1. In presenza di clausole ambigue del bando di gara di un appalto di opera pubblica - considerato l'interesse pubblico alla più estesa partecipazione di imprese alla gara con la possibilità di scelta fra il maggior numero di imprese - deve essere preferita l'interpretazione più favorevole all'ammissione delle imprese.

1a. (GARE-BINV.4) La giurisprudenza è costante nell'affermare che per le clausole equivoche (perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione) contenute nell'offerta di una impresa deve essere seguita l'interpretazione più favorevole alla sua ammissione. Ved. C. Stato V 2 marzo 1999 n. 223R; C. Stato IV 20 novembre 1998 n. 1619R; Csi 9 giugno 1998 n. 383R; Csi 21 novembre 1997 n. 500R; Csi 8 maggio 1997 n. 96R; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212R; C. Stato V 1° febbraio 1995 n. 160R; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668R; C. Stato V 31 marzo 1994 n. 236R (Detto criterio va seguito non solo in omaggio al generale principio di conservazione degli atti ma anche per lo specifico interesse che ha l'Amministrazione appaltante al confronto più ampio possibile fra le offerte); C. Stato V 6 luglio 1992 n. 626R; C. Stato VI 12 giugno 1992 n. 481R. Contra l'isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112R la quale sostiene che le clausole dubbie devono essere risolte secondo le regole d'interpretazione del contratto (sono quelle degli artt. 1362 a 1371 Cod. civ.).

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