Sent. C. Cass. 07/03/2002, n. 3340 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/03/2002, n. 3340

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pareti finestrate - Distanza minima dal confine - Osservanza secondo principio della prevenzione. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione di prescrizioni urbanistiche - Responsabilità per danni. 3. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione di prescrizioni urbanistiche - Diminuzione di luce ed aria per il vicino - Risarcimento danni dovuto.
1. L'art. 9, n. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di metri 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di metri 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno metri 5 dal confine; ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a metri 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di metri 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, Cod.civ., ove ne ricorrano le condizioni. 2. Ai fini della configurabilità della responsabilità per danni ai sensi dell'art. 872 Cod.civ., è sufficiente la violazione delle prescrizioni urbanistiche in tema di altezza e volumetria degli edifici, a prescindere dall'abitabilità o dalla abitazione effettiva della maggior volumetria realizzata. 3. La realizzazione di un edificio di altezza e volumetria superiori a quelle consentite, in violazione di norme in tema di urbanistica, può comportare per il vicino una diminuzione di luce ed aria (ed una connessa diminuzione del valore del proprio edificio) superiori a quelle altrimenti legittime; dando così luogo alla configurabilità di una responsabilità per danni.

Sulla distanza tra pareti finestrate e pareti di edificio antistante ved. Cass. 2 ottobre 2001 n. 13011[R=W2O0113011] e Cass. 24 maggio 2000 n. 6812R (Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 che prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non è immediatamente operante anche nei rapporti fra privati); Cass. 30 marzo 2001 n. 4715R (La distanza minima di 10 m. ex art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 si riferisce a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale); 24 marzo 2001 n. 4313R (Su art. 9 cit.); 26 gennaio 2001 n. 1108R (Sulla interpretazione della norma regionale che prescrive l'obbligo della distanza di 10 m. fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, così come l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444); Csi 17 maggio 2000 n. 240R (Anche la P.A. che rilascia la concessione edilizia deve verificare che sia rispettata la distanza minima assoluta di 10 m da pareti finestrate); Cass. 23 novembre 1999 n. 12975R (È illegittima la costruzione di un manufatto finestrato distante meno di 10 m dal muro divisorio di un contiguo fabbricato, in una zona del p.r.g. in cui è applicabile l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444); Csi 13 ottobre 1999 n. 450R (La norma dell'art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 1968 n. 1444 sulla distanza minima di 10 m da pareti finestrate non si applica per analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto); Cass. 3 agosto 1999 n. 8383R (Distanza minima di 10 m. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ex art. 9, c. 2, D.M. 2 aprile 1968 n. 1404); Cass. 13 aprile 1999 n. 3624R (Obbligo dei Comuni di adeguamento alla nuova norma - che è immediatamente operante per i proprietari frontisti - del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 emanato in base all'art. 41 quinquies della L. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, il cui art. 9, comma 1°, n. 2 stabilisce il distacco di 10 m. tra fabbricati con pareti finestrate); Cass. 9 marzo 1999 n. 1984R e 5 novembre 1992 n. 12001R (L'art. 9 del D.M. 1968 n. 1444 si applica anche nel caso di finestra solo su una parete); Csi 15 febbraio 1999 n. 25R (Sulle pareti finestrate e nozione di veduta); Cass. 4 febbraio 1999 n. 982R (Pareti finestrate sono pareti munite di finestre qualificabili come vedute); Cass. 3 febbraio 1999 n. 879R (La norma dell'art. 9 D.M. 1968 n. 1444 non è applicabile nei centri storici); Cass. 29 gennaio 1999 n. 811R (Se un Regolamento edilizio emanato successivamente al D.M. 1968 n. 1444 rinvii a tutte le disposizioni vigenti in materia, s'intende che queste includono l'art. 9 del detto decreto); Cass. 14 gennaio 1999 n. 314R (L'art. 9 del D.M. 1968 n. 1444 non è immediatamente operativo per i privati).
(Cod.civ. art. 875, comma 2; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9, n. 2)R

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