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Sent. C. Cass. civ. 23/11/1999, n. 12975

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fabbricato esistente in zona regolamentata dal D.M. 1968 n. 1444 - Successiva costituzione sul suo lastrico di un manufatto finestrato distante meno di 10 m. dal contiguo edificio - Illegittimità.

1. Il proprietario di un fabbricato esistente in zona di P.r.g. in cui è applicabile la disciplina prevista dall'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 che prescrive la distanza non inferiore a dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti - costruisce illegittimamente un manufatto finestrato, posto a distanza di meno di dieci metri dal muro divisorio con il contiguo fabbricato perché in tal modo costringe il vicino a non costruire né in aderenza o appoggio al nuovo manufatto, stante il predetto divieto posto dall'art. 9, né a distanza minore di dieci metri, se volesse a sua volta realizzare una parete finestrata.

1a. (DIST.7A) Ved. Csi 13 ottobre 1999 n. 450R.


(Cod. civ. art. 873; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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