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Sent. C. Cass. civ. 29/01/1999, n. 811

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra pareti finestrate - Regolamento edilizio, successivo al D.M. 1968 n. 1444 - Rinvio a tutte le disposizioni vigenti in materia - Inclusione dell'art. 9 predetto D.M.

Un regolamento edilizio che rinvia, per la disciplina delle distanze tra costruzioni, a tutte le disposizioni vigenti in materia, determina l'applicabilità dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, se emanato successivamente a tale norma, e imponendo quindi l'obbligo della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, perché, pur non essendo operante tale norma immediatamente tra privati, obbliga inderogabilmente i Comuni ad emanare regolamenti ad essa conformi, in difetto essendo disapplicabili ai sensi dell'art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, poiché è una norma emanata in attuazione della delega contenuta art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765.

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