Sent. C. Cass. civ. 14/01/1999, n. 314 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 14/01/1999, n. 314

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da pareti finestrate - Art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Operatività non immediata tra privati - Conseguenze.

1. In tema di distanze tra costruzioni, il principio secondo il quale la norma di cui all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), imponendo limiti edilizi ai Comuni nella formazione di strumenti urbanistici, non è immediatamente operante nei rapporti tra privati, va interpretato nel senso che l'adozione, da parte degli Enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma citata comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione dell'art. 9 cit., divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata.

1a. (DIST.7) - Sulle distanze fra pareti finestrate di nuove costruzioni da parti di edifici antistanti ved. Cass. 4 dicembre 1998 n. 12292R (Limiti all'immediata operatività fra privati della norma di cui all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444)R; Cass. 12 novembre 1998 n. 11404R (La ratio della normativa sulle distanze fra pareti finestrate non è la tutela della privacy bensì il decoro e la sicurezza e di evitare intercapedini dannose fra pareti); Cass. 26 novembre 1996 n. 10497 (Criteri di computo della distanza di 10 m. fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti del D.M. 1968 n. 1444, con esclusione di sporti meramente ornamentali); Cass. S.U. 1 luglio 1997 n. 5889R [Questa sentenza si è pronunciata sul contrasto che esiste in giurisprudenza circa l'operatività dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 sulle distanze da pareti finestrate (se solo per i Comuni o anche per i privati) nel senso che non è immediatamente operante anche nei rapporti fra i privati]; Cass. 11 febbraio 1997 n. 1256 (Conf. alla Cass. S.U. 1997 n. 5889); Cass. 29 aprile 1995 n. 4754R (Ambito di operatività dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968R); Cass. 29 ottobre 1994 n. 8944R (Sulla inderogabilità delle norme sulle distanze fra pareti finestrate ed edifici antistanti, in sede di formazione e revisione di strumenti urbanistici); Cass. 11 giugno 1994 n. 5702R (Conf. alla Cass. 13 aprile 1999 n. 3624R); Cass. 21 febbraio 1994 n. 1645R (Conf. a Cass. S.U. 1997 n. 5889); Cass. 7 giugno 1993 n. 6360R; Csi 1° giugno 1993 n. 226R (Limiti inderogabili alla distanza fra pareti finestrate anche nel caso di preesistente fabbricato abusivo); Cass. 6 maggio 1993 n. 5226R (Per il computo della distanza minima di 10 m. fra pareti finestrate ex art. 9 D.M. 1968 n. 1404 bisogna tenere conto della scala esterna dell'edificio fronteggiante la parete finestrata).


(Cod. civ. artt. 872 e 873; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR, L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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