Sent. C. Cass. civ. 05/11/1992, n. 12001 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 05/11/1992, n. 12001

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Lavori SIP senza l'osservanza delle distanze legali - Diritto del privato alla demolizione dell'opera e/o al risarcimento dei danni.

1. L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, recepito dalle norme di attuazione del piano regolatore di Messina, ove prescrive la distanza minima di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, va inteso nel senso che la distanza minima anzidetta è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata, dovendo identificarsi la ratio della norma nell'intento di evitare che le finestre possano aprirsi su spazi inadeguati rispetto alle esigenze di una soddisfacente aerazione ed illuminazione dei relativi locali.

1. Conf. Cass. 28 agosto 1991 n. 9207; Cass. 9 maggio 1987 n. 4285, delle quali qui appresso si riportano le massime. Cass. 1991 n. 9207 - L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 in materia di distanze fra fabbricati va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente per l'applicazione di tale distanza che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. Cass. 1987 n. 4285 - L'art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765 con carattere precettivo e inderogabile dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza tra fabbricati, definiti per zone territoriali omogenee con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno. Pertanto, alla stregua di tale nuova disciplina che introdotta con il D.M. 2 aprile 1968, all'art. 9 prevede che per i nuovi edifici, ricadenti in zone diverse da quelle che rivestono carattere storico, artistico o di particolare interesse ambientale, è prescritta in tutti i casi la distanza assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - norma da intendersi nel senso che la distanza minima di m. 10 è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente - deve ritenersi illegittimo (e quindi va disapplicato da parte dell'A.G.O. a norma dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) l'art. 13 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di Camaiore là dove dispone che in tutte le zone di piano regolatore generale, la distanza minima tra pareti finestrate di nuovi edifici e quelle di edifici preesistenti antistanti è di m. 10, in quanto limita la prescrizione all'ipotesi che la parete finestrata sia quella del nuovo edificio, restringendo così il campo di applicazione della inderogabile normativa generale.


D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9

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