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Sent. C. Cass. civ. 09/03/1999, n. 1984

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra fabbricati con pareti finestrate - Ex art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Anche nel caso di finestre solo su una parete.

1. La norma di un piano regolatore generale che, in attuazione dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di fabbricati fronteggiantisi, deve esser osservata anche se soltanto su uno di essi sono aperte le finestre, mentre quello di fronte ha una parete cieca, perché detta norma è volta a stabilire, nell'interesse pubblico, un'idonea intercapedine tra edifici, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza.

1a. Ved. Csi 15 febbraio 1999 n. 25R, Cass. 4 febbraio 1999 n. 982R, 3 febbraio 1999 n. 879R, 29 gennaio 1999 n. 811R e 14 gennaio 1999 n. 314R.


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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