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Sent. CGAR. Sicilia 13/10/1999, n. 450

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da pareti finestrate - Ex D.M. 1968 n. 1444. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione in aderenza - Possibilità implicita nel Regolamento edilizio.
1. La norma dell'art. 9, comma 1, n. 2, del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, secondo la quale per gli edifici di nuova costruzione deve osservarsi la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non si applica per analogia quando di fronte all'edificio in costruzione si trova un portico aperto. 2. Qualora il regolamento edilizio imponga espressamente l'obbligo del rispetto di determinate distanze dal confine si può configurare la implicita possibilità di edificare in aderenza.

1a. (DIST.7A) Sulle distanze da pareti finestrate ved. Cass. 13 aprile 1999 n. 3624R (Obbligo dei Comuni di adeguamento alla nuova norma che è immediatamente operante per i proprietari frontisti - del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444R emanato in base all'art. 41 quinquies della L. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150R, il cui art. 9, comma 1°, n. 2 stabilisce il distacco di 10 m tra fabbricati con pareti finestrate); Cass. 9 marzo 1999 n. 1984R e 5 novembre 1992 n. 12001R (L'art 9 del D.M. 1968 n. 1444 si applica anche nel caso di finestre solo su una parete); Csi 15 febbraio 1999 n. 25R (Sulle pareti finestrate e nozione di veduta); Cass. 4 febbraio 1999 n. 982R (Pareti finestrate sono pareti munite di finestre qualificabili come vedute); Cass. 3 febbraio 1999 n. 879R (La norma dell'art. 9 D.M. 1968 n. 1444 non è applicabile nei centri storici); Cass. 29 gennaio 1999 n. 811R (Se un Regolamento edilizio emanato successivamente al D.M. 1968 n. 1444 rinvii a tutte le disposizioni vigenti in materia, s'intende che queste includono l'art. 9 del detto decreto); Cass. 14 gennaio 1999 n. 314R (L'art. 9 del D.M. 1968 n. 1444 non è immediatamente operativo per i privati).
(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9 e 22)R

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