Sent. CGAR. Sicilia 14/10/1999, n. 559 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 14/10/1999, n. 559

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversie - Giurisdizione - Ripartita fra A.G.O. e A.G.A. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Decadenza - Da aggiudicazione ex art. 33 L. 1986 n. 41.
1. Riguardo alle controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria su quelle relative al criterio di liquidazione ed alla conseguente misura del compenso revisionale mentre è competente l'Autorità giudiziaria amministrativa sulle impugnazioni dei provvedimenti che negano la revisione. 2. La pretesa dell'appaltatore di far decorrere la revisione dei prezzi dei contratti d'appalto di opere pubbliche dalla data dell'offerta e la pretesa dell'Amministrazione appaltante di farla decorrere da un giorno successivo all'aggiudicazione sono entrambe infondate giacché l'art. 33 della L. 26 febbraio 1986 n. 41 fa decorrere quel termine dalla data dell'aggiudicazione.

1a. (REVS.4) Sulla giurisdizione in caso di controversie riguardanti la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, ved. Cass. S.U. 19 febbraio 1999 n. 80R e S.U. 7 novembre 1997 n. 10931R e Cass. 7 luglio 1997 n. 6100R (Per controversia attinente al quantum del credito già riconosciuto, ha giurisdizione l'Autorità giudiziaria ordinaria); Csi 28 gennaio 1998 n. 20R e contra Csi 22 novembre 1990 n. 391R (Per controversia sul criterio di calcolo del compenso revisionale già riconosciuto ha giurisdizione l'A.G.O.); Cass. S.U. 2 giugno 1997 n. 4907R (Per controversia riguardo al riconoscimento solo parziale della revisione si ha una circoscritta competenza giurisdizionale dell'A.G.O.); S.U. 23 aprile 1997 n. 3568R e C. Stato VI 7 dicembre 1994 n. 1742R e Cass. S.U. 3 novembre 1993 n. 10827R e C. Stato V 15 aprile 1991 n. 559R e C. Stato VI 13 aprile 1991 n. 190R e C. Stato V 10 gennaio 1990 n. 7R e Cass. S.U. 15 ottobre 1987 n. 7623R (Rispettivi presupposti, in caso di controversia sulla revisione, circa la giurisdizione amministrativa e dell'A.G.O.); Cass. S.U. 9 dicembre 1996 n. 10955R (Criterio di ripartizione fra giurisdizione amministrativa o dell'A.G.O. in caso di controversia sulla equiparazione della concessione agli appalti ex art. 31 bis L. Merloni, 11 febbraio 1994 n. 109); Csi 25 ottobre 1996 n. 380R (Per controversia sulla quantificazione e sui criteri di liquidazione della revisione ha giurisdizione l'A.G.O.); Csi 1° agosto 1994 n. 243R (Per controversia sulla interpretazione di clausole contrattuali relative al calcolo della revisione); S.U. 12 aprile 1994 n. 3393R e S.U. 19 ottobre 1993 n. 10344R e S.U. 18 agosto 1990 n. 8417R e S.U. 27 ottobre 1989 n. 4507R (Per controversia sulla richiesta di maggiore liquidazione della revisione prezzi già riconosciuta, ha giurisdizione l'A.G.O.); S.U. 8 marzo 1993 n. 2757R (In caso di impugnazione del provvedimento di riconoscimento parziale della revisione prezzi la giurisdizione è amministrativa); S.U. 2 giugno 1992 n. 6669R (In caso di vertenza sul riconoscimento della revisione prezzi la giurisdizione è amministrativa; è invece dell'A.G.O. in caso di vertenza sul criterio di liquidazione); S.U. 2 giugno 1992 n. 6666R; C. Stato V 8 gennaio 1992 n. 14R; S.U. 17 dicembre 1991 n. 13606R; S.U. 27 dicembre 1990 n. 12175R (Per controversia sulla individuazione della tabella applicabile per la revisione prezzi riconosciuta, ha giurisdizione l'A.G.O.); C. Stato V 30 gennaio 1990 n. 51R (Per controversia sulla computabilità o meno delle anticipazioni in corso d'opera, ai fini del calcolo della revisione, la giurisdizione è amministrativa); C. Stato V 20 novembre 1989 n. 750[R=WCS20N89750]; C. Stato IV 23 gennaio 1989 n. 17R; C. Stato IV 6 dicembre 1988 n. 798R; Csi 24 novembre 1988 n. 191R (Per controversia sulla revisione prezzi che non riguardi il quantum del compenso la giurisdizione è amministrativa); Cass. S.U. 7 luglio 1988 n. 4481R; Cass. S.U. 8 luglio 1985 n. 4088R e S.U. 24 giugno 1985 n. 3790R e S.U. 14 giugno 1985 n. 3571R [Interesse legittimo dell'appaltatore alla revisione prezzi - e quindi competenza del giudice amministrativo - fino a quando la Pubblica amministrazione decide di accordarla (di riconoscerla) o no; diritto soggettivo dell'appaltatore - e quindi competenza dell'A.G.O. - alla revisione prezzi dopo che la P.A. decide di accordarla (di riconoscerla)].
(L. 26 febbraio 1986 n. 41, art. 33)R

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