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Sent.C. Stato 23/01/1989, n. 17

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversia - Giurisdizione amministrativa. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Cumulabilità con anticipazioni - Esclusione - Anche ante L. 1979 n. 1.
1. L'appaltatore ha solo un interesse legittimo alla revisione dei prezzi nei contratti d'appalto di opere pubbliche e le controversie su tale revisione rientrano perciò nella giurisdizione del giudice amministrativo. 2. I due benefici dell'anticipazione e della revisione dei prezzi non sono cumulabili, come dispone l'art. 14 della L. 3 gennaio 1978 n. 1, neanche per gli appalti aggiudicati prima dell'entrata in vigore di detta legge.

1. Sull'interesse legittimo (giurisdizione del giudice amministrativo) o diritto soggettivo (giurisdizione del giudice ordinario) dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, ved. nota a Cass. S.U. 13 gennaio 1989 n. 107 R 2. L'art. 14 (Revisione prezzi in caso di anticipazioni) della L. 3 gennaio 1978 n. 1 dispone: « Per le opere di cui all'art. 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato. L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedenti quello anticipato ». Il 7° comma dell'art. 12 dei R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, stabilisce: « Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non abbia inizio nei termini stabiliti o lo possono essere ove l'esecuzione non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In entrambi i casi spettano all'amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate ». E l'8° comma del citato art. 12 precisa che le disposizioni dei 6° e 7° comma si applicano agli enti locali ed agli altri enti pubblici nonché agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 1. e 2. - L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 17;[R=L74181,A=17] L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 14R; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1, 4° c.

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