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Sent.C. Cass. 24/06/1985, n. 3790

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Suo diritto soggettivo (competenza A.G.O.) per patto contrattuale stipulato prima della L. 1973 n. 37. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Suo diritto soggettivo (competenza A.G.O.) dopo il riconoscimento revisione prezzi dell'amministrazione.
1. In tema d'appalto di opera pubblica, la posizione dell'Impresa in relazione al conseguimento della revisione dei prezzi, la quale ha normalmente natura di interesse legittimo (corredandosi a poteri discrezionali dell'Amministrazione), può assumere la consistenza di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in forza di un patto che renda obbligatoria la revisione per l'appaltante ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, a condizione che il patto medesimo risulti stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37 (la quale ne introduce espressamente il divieto), e che inoltre presenti un inequivoco contenuto derogativo del regime legale, con l'esplicita attribuzione del diritto dell'Impresa di ottenere la revisione in presenza di specifici presupposti. 2. L'Amministrazione appaltante, chiamata a provvedere sull'istanza dell'Impresa di revisione prezzi (ancorchè dopo l'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700), esercita poteri discrezionali, correlati a preminenti interessi di ordine pubblicistico. A fronte di tali poteri, pertanto, la posizione dell'Impresa ha natura di mero interesse legittimo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo, con la conseguente giurisdizione A.G.O., solo dopo che l'appaltante abbia esplicitamente accettato, od implicitamente riconosciuto, la revisione medesima, e resti in contestazione soltanto l'ammontare di essa, come per l'ipotesi del pagamento del saldo dell'importo già revisionato.

1. Ved. Cass. S.U. 23 febbraio 1983 n. 1365, [R=W23F831365] S.U. 7 ottobre 1982 n. 5122[R=W7O825122], S.U. 1° ottobre 1980 n. 5333.[R=W1O805333]

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