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Sent.C. Cass. 02/06/1997, n. 4907

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Riconoscimento solo parziale - Conseguente circoscritta competenza giurisdizionale A.G.O.
1. Il riconoscimento da parte dell'Amministrazione committente del diritto alla revisione dei prezzi dell'appalto di opere pubbliche sottrae alla cognizione del giudice amministrativo, per attribuirle alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, tutte le controversie relative alla corresponsione del compenso revisionale, quando tale riconoscimento (che può essere desunto anche dal pagamento di acconti a tale titolo) si riferisca all'intera opera; mentre il riconoscimento parziale, limitato cioè a particolari lavori o categorie di lavori, con esplicita od implicita esclusione di altri, avuto riguardo alla loro natura oggettiva ovvero al tempo della loro esecuzione, circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili.

1. Sugli effetti del riconoscimento da parte dell'Amministrazione del diritto dell'appaltatore alla revisione prezzi ved. precedente Cass. 23 aprile 1997 n. 3568.R

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