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Sent.C. Cass. 02/06/1992, n. 6666

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diritto soggettivo dell'appaltatore - Giurisdizione A.G.O. - Condizioni.
1. In tema di revisione del prezzo di appalto di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore, la quale ha normalmente consistenza di mero interesse legittimo perché correlata all'esercizio di un potere discrezionale della P.A. - con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie ad esso relative -, assume, invece, natura di diritto soggettivo - per cui spetta alla giurisdizione ordinaria la decisione delle controversie in ordine alla quantificazione del credito per revisione - quando il credito stesso consegua alla stipulazione di apposito patto contrattuale (anteriormente all'entrata in vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37, che lo ha poi espressamente vietato) o quando l'appaltatore abbia positivamente esercitato detto potere discrezionale di accordare la revisione, anche tacitamente, attraverso comportamenti concludenti, fra i quali non possono, tuttavia, ricomprendersi atti interni della P.A., meramente preparatori e finalizzati ad un eventuale riconoscimento della revisione medesima.


L. 22 febbraio 1973 n. 37 [R=L3773]

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