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Sent.C. Cass. 14/06/1985, n. 3571

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Competenza giudice amministrativo - Diritto soggettivo dell'appaltatore - Dopo il riconoscimento della revisione prezzi della amministrazione - Competenza A.G.O..
1. In tema d'appalto di opera pubblica, l'amministrazione appaltante, chiamata a provvedere sull'istanza dell'Impresa di revisione dei prezzi (ancorché dopo l'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700), esercita poteri discrezionali, correlati a preminenti interessi di ordine pubblicistico. A fronte di tali poteri, pertanto, la posizione della Impresa ha natura di mero interesse legittimo, mentre assume consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'appaltante abbia esplicitamente accettato, od implicitamente riconosciuto, la revisione medesima, e resti in contestazione soltanto l'ammontare di essa. Ne deriva che la controversia promossa dall'Impresa, per denunciare l'illegittimità del provvedimento che le riconosca la revisione limitatamente ad alcune opere, nella parte in cui l'escluda per le altre, esula dalla giurisdizione A.G.O. e spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto attiene non al quantum, ma all'an del compenso revisionale (riferito ai lavori non compresi nel suddetto riconoscimento), e quindi si ricollega ad una posizione di interesse legittimo. Tale principio trova applicazione indipendentemente da ogni valutazione sulla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione a giustificazione dell'indicato carattere parziale dell'accordata revisione dei rezzi, trattandosi di questioni rilevanti al diverso fine del fondamento nel merito della domanda.

1. Ved. Cass. S.U. 23 febbraio 1983 n. 1365.[R=W23F831365]

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