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Sent.C. Cass. 23/04/1997, n. 3568

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversie - Giurisdizione amministrativa ed A.G.O. - Presupposti rispettivi.
1. In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo nella fase in cui, con sua valutazione discrezionale, l'Amministrazione, nel vigore della L. 22 febbraio 1973 n. 37, debba stabilire se al medesimo sia o no da accordare detta revisione (attualmente sostituita dal meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 L. 11 febbraio 1994 n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici) mentre, dopo il riconoscimento della revisione, la controversia che insorga sulla liquidazione del compenso revisionabile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché attiene esclusivamente al quantum di un diritto di credito già riconosciuto.

1. Questa sentenza ripete un principio - valido fin quando è rimasto operante il meccanismo della revisione dei prezzi - già enunciato da tempo e costantemente da numerose sentenze della stessa Corte suprema a sezioni unite, che può così riassumersi: 1ª fase - Interesse legittimo dell'appaltatore alla revisione prezzi fino a quando la P.A. decide di accordarla (di riconoscerla) o no [e quindi competenza del giudice amministrativo (T.A.R., ecc.) in questa 1ª fase]. 2ª fase - Diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione prezzi da quando la P.A. decide di accordarla (di riconoscerla) [e quindi competenza del giudice ordinario (Tribunale civile, ecc.) in questa 2ª fase]. Ved. per ultime, Cass. S.U. 28 ottobre 1995 n. 11312, R S.U. 23 febbraio 1995 n. 2080 [R=W23F952080](Il suddetto principio si applica anche agli appalti della regione siciliana); S.U. 8 febbraio 1995 n. 1446R; S.U. 3 novembre 1993 n. 10827 R; S.U. 19 ottobre 1993 n. 10344 R S.U. 2 giugno 1992 n. 6666 R

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