Sent.C. Cass. 19/10/1993, n. 10344 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/10/1993, n. 10344

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Fino al provvedimento di riconoscimento - Domanda di revisione più ampia di quella accordata - Giurisdizione amministrativa.
1. In base all'attuale normativa in tema di revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche - non innovata sul punto dalla L. 21 dicembre 1974 n. 700, modificativa della disciplina dell'art. 2 L. 21 giugno 1964 n. 463, sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere pubbliche, non derogabile neppure in virtù di pattuizione preventiva, stante il divieto di cui all'art. 2 L. 22 febbraio 1973 n. 37 - il potere della P.A. committente di accordare o negare la revisione ha carattere discrezionale, sicché la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo e, intanto diventa diritto soggettivo, solo in quanto la stessa P.A., esercitando il suo potere discrezionale, riconosca, in tutto od in parte, esplicitamente od anche implicitamente, la richiesta di revisione, e solo nei limiti in cui il riconoscimento è effettuato, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, si sottrae alla giurisdizione ordinaria, appartenendo, invece, a quella amministrazione, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore intesa ad ottenere ampia revisione.

1. Ved. Cass. S.U. 27 ottobre 1989 n. 4507 R(Controversia per il riconoscimento limitato della revisione prezzi: giurisdizione amministrativa) La revisione dei prezzi - il cui istituto era già stato modificato dall'art. 33 della L. 28 febbraio 1986 n. 41 e poi praticamente escluso del tutto dal D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359 - è stata formalmente eliminata dalla Legge quadro L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26, 2° comma (che ha abrogato l'art. 33 della suddetta L. 41/1986) e 3° comma (che ha addirittura escluso anche l'applicabilità del 1° comma dell'art. 1664 C.c.).
L. 21 giugno 1964 n. 463, art. 2 [R=L46364,A=2]; L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2 [R=L3773,A=2]; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]

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