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Sent.C. Conti 08/03/1999, n. 140

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1. Professionisti Incarico professionale Dalla pubblica amministrazione a professionisti esterni Ammissibilità - Condizioni.
1. L'attività della pubblica Amministrazione deve essere di regola svolta da suoi organi ed uffici mentre l'affidamento di consulenze esterne è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge o relativi ad eventi straordinari, non risolubili con la struttura burocratica della P.A.

1. Nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità del Rettore di una Università degli studi che aveva conferito incarichi di consulenza per l'impostazione di contabilità IVA di quella Università e per l'analisi dei suoi problemi tributari: si trattava infatti di prestazioni che pur richiedendo competenze specifiche ben potevano essere svolte dal personale dell'Ufficio universitario. 1a. (CTRP.1) - Sul ricorso, da parte di enti pubblici in generale, di incarico professionale a professionisti esterni solo in casi ed a condizioni particolari ved. Cass. S.U. 10 ottobre 1998 n. 10370R (Giurisdizione ordinaria su questioni varie relative ad incarico professionale conferito da un ente pubblico ad un professionista in regime di parasubordinazione); C. Conti III 11 settembre 1998 n. 218R (Colpa grave di un ente pubblico per il conferimento di incarichi professionali con compensi molto elevati, relativi alla costituzione di una Commissione di gara); Cass. 27 febbraio 1998 n. 2235R (Incarico di progettazione di opera pubblica conferito da un ente pubblico ad un professionista privato con carenze del procedimento amministrativo circa la previsione della spesa - Ininfluenza sui diritti acquisiti dal professionista); Cass. 13 maggio 1997 n. 4185R (Incarico professionale conferito da Comune, nullo per mancanza della forma scritta ad substantiam: nullità rilevabile d'ufficio anche in appello); C. Conti, Emilia Romagna 10 febbraio 1997 n. 122/EL R [Legittimità dell'incarico affidato da enti locali (un Comune, nella specie) a professionisti esterni - Condizioni]; C. Conti, Lazio 7 gennaio 1997 n. 3R (Legittimità dell'incarico assegnato da enti pubblici a professionisti esterni per attività di supporto - Condizioni); C. Conti, Cont. pubbl. 28 giugno 1986 n. 35[R=WCO28G8635] (Responsabilità amministrativa di ente pubblico per incarico professionale a professionista esterno - Insussistenza); Cass. 25 ottobre 1995 n. 11085R (Sul compenso - ex art. 380 D.P.R. 1957 n. 3, anche se stabilito dal giudice ex art. 2225 Cod. civ. - per incarico professionale da P.A. ad estranei per lo studio di specifici problemi tecnici); C. Stato VI 13 giugno 1995 n. 570R (Legittimità di incarico professionale per opera pubblica affidato da P.A. a trattativa privata); C. Conti, Enti 14 febbraio 1995 n. 13R, 24 gennaio 1995 n. 4R. (Sono illegittimi gli incarichi dell'ente a dipendenti collocati in riposo), C. Conti, Stato 2 novembre 1994 n. 120R. (Sono illegittimi gli incarichi della P.A. su materie di competenza dei propri organi), 18 luglio 1994 n. 47R; C. Conti, Enti 12 luglio 1994 n. 35R, 29 settembre 1992 n. 32R, C. Conti, Stato 11 settembre 1992 n. 51R), C. Conti, Enti 28 aprile 1992 n. 19R, 14 gennaio 1992 n. 1R, C. Stato V 11 aprile 1991 n. 543R, C. Conti, Enti 14 giugno 1988 n. 1978[R=WCO14G881978] (Incarico da ente privato sovvenzionato dallo Stato), 19 aprile 1988 n. 1968R, C. Conti, Stato 17 marzo 1988 n. 1912R, C. Conti, Enti 1° ottobre 1987 n. 1819[R=WCO1O871819] (Incarico da Università degli studi).

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