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Sent.C. Cass. 27/02/1998, n. 2235

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1. Progettista - Per ente pubblico committente - Progettazione di opera pubblica - Incarico conferito ad un privato - Carenze del procedimento amministrativo circa la previsione della spesa - Ininfluenza sui diritti acquisiti dal professionista.
1. In tema di delibere di enti pubblici, qualora la decisione di incaricare della progettazione di un'opera pubblica un privato professionista risulti ritualmente adottata, nella sede sua propria, e la relativa delibera abbia, altresì, acquistato efficacia all'esito delle prescritte ratifiche, la conseguente costituzione di un legittimo rapporto di prestazione di opera (nella fase attuativa della delibera stessa) produce tutti gli effetti giuridici propri del relativo contratto, ivi compresa l'obbligazione dell'ente di corrispondere il compenso al professionista, rilevando esclusivamente nell'ambito organizzativo interno dell'ente le eventuali carenze o irregolarità del procedimento amministrativo in ordine alla previsione della relativa spesa e dei mezzi per fronteggiarla, attesane la inidoneità ad incidere negativamente sui diritti acquisiti dal privato in forza del contratto.


Cod. civ. artt. 2230 e 2237

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