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Sent.C. Conti 02/11/1994, n. 120

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da pubblica amministrazione a professionisti esterni - Su materia di competenza dei propri organi - Illegittimità. 2. Professionisti - Incarico professionale - Da università degli studi ad avvocato dello Stato - Illegittimità.
1. E' illegittimo il conferimento ad un soggetto estraneo all'Amministrazione interessata di un incarico (nella specie, consulenza legale ed amministrativa in settore contrattuale) che si riferisca a materia rientrante nella competenza degli organi e degli uffici dell'Ente. 2. La facoltà di ricorrere a consulenze affidate ad avvocati dello Stato, prevista dall'art. 20 L. 3 aprile 1979 n. 103, è limitata alle sole Amministrazioni dello Stato da intendersi in senso stretto, e quindi con esclusione della Università degli studi.

Ved. inoltre nota 1a. a Csi 29 ottobre 1994 n. 396.R
L. 3 aprile 1979 n. 103 art. 20[R=L10379,A=20]

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