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Sent.C. Conti 07/01/1997, n. 3

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da enti pubblici a professionisti esterni - Per attività di supporto - Legittimità - Condizioni.
1. L'Ente pubblico, per il più idoneo svolgimento delle attività istituzionali, può ricorrere, in presenza di esigenze funzionali e organizzative, all'apporto esterno della forma di consulenza, assistenza o incarico, a condizione che sussista uno stato di necessità consistente nell'impossibilità organizzativa e operativa per esiguità numerica del personale o per sua carenza professionale in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento esterno, e sempre che vi sia correlazione di tale attività con le funzioni istituzionali primarie; né può dirsi che le Pubbliche amministrazioni debbano rendere i servizi che possono rendere nelle condizioni organizzative e funzionali esistenti, poiché va per contro affermato il principio opposto secondo cui i pubblici poteri debbono rendere servizi qualitativamente e quantitativamente correlati alla domanda sociale, se del caso anche con il dovuto ricorso all'apporto esterno.

1. Sul ricorso, da parte di enti pubblici in generale, di incarico professionale a professionisti esterni solo in casi ed a condizioni particolari ved. C. Conti, Enti 14 febbraio 1995 n. 13 R, 24 gennaio 1995 n. 4 R (Sono illegittimi gli incarichi dell'ente a dipendenti collocati a riposo), C. Conti, Stato 2 novembre 1994 n. 120 R (Sono illegittimi gli incarichi della P.A. su materie di competenza dei propri organi), 18 luglio 1994 n. 47 R, C. Conti, Enti 12 luglio 1994 n. 35 R, 29 settembre 1992 n. 32 R, C. Conti, Stato 11 settembre 1992 n. 51 R, C. Conti, Enti 28 aprile 1992 n. 19 R, 14 gennaio 1992 n. 1 R C. Stato V 11 aprile 1991 n. 543 R, C. Conti, Enti 14 giugno 1988 n. 1978 [R=WCO14G881978] (Incarico da ente privato sovvenzionato dallo Stato), 19 aprile 1988 n. 1968 R, C. Conti, Stato 17 marzo 1988 n. 1912 R, C. Conti, Enti 1° ottobre 1987 n. 1819 [R=WCO1O871819] (Incarico da Università degli studi).

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