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Sent.C. Cass. 13/05/1997, n. 4185

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da Comune - mancanza della forma scritta ad substantiam - Nullità dell'incarico - Rilevabile d'ufficio anche in appello.
1. La nullità del contratto d'opera professionale intercorso con un Comune, per difetto del requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam (requisito ai fini del quale non è, peraltro, necessaria la contestualità tra offerta ed accettazione, sempreché le stesse siano rivestite della forma prescritta, anteriormente all'esecuzione dell'incarico) può essere rilevata d'ufficio dal giudice investito dalla domanda del professionista diretta al pagamento del compenso, anche in grado d'appello, indipendentemente dall'attività asservita del convenuto, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronunzia da parte del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame.

1. Il contratto di opera professionale con il quale il Comune e in generale la Pubblica amministrazione - pur agendo questa secondo il diritto privato (iure privatorum) - affida ad un professionista un incarico professionale, deve essere stipulato per iscritto ad substantiam cioè ai fini della validità dell'atto. (La forma solenne o ad substantiam di un negozio giuridico in generale è quella per esso prescritta dalla legge a pena di nullità come p.e. per l'atto pubblico di vendita di un immobile). Sulla necessità della forma scritta dell'incarico professionale da parte della P.A., a pena di nullità - nullità che può essere rilevata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 C.c. (Cass. 9 febbraio 1995 n. 1453[R=W9F951453], 9 febbraio 1994 n. 1340[R=W9F941340]) e pure in appello - ved. Cass. 6 febbraio 1997 n. 1117 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R, 23 giugno 1995 n. 7149 R, 27 giugno 1994 n. 6182 R, 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco).

Dalla redazione