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Sent.C. Cass. 25/10/1995, n. 11085

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. ad estranei, per lo studio di specifici problemi tecnici - Compenso ex art. 21 D.P.R. 1955 n. 767 - Superato da art. 380 D.P.R. 1957 n. 3. 2. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. ad estranei, per lo studio di specifici problemi tecnici - Compenso stabilito dal giudice ex art. 2225 Cod. civ. - Con riferimento a valutazione P.A. ex art. 380 D.P.R. 1957 n. 3 - Ammissibilità.
1. L'art. 21 D.P.R. 17 agosto 1955 n. 767, il quale stabilisce in lire novantamila lorde mensili il limite del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi, deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, in conseguenza della nuova e compiuta disciplina del conferimento di speciali incarichi anche ad estranei all'Amministrazione, dettata dall'art. 380 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'esplicita ed autonoma regolamentazione dell'aspetto economico ivi contenuta, con la previsione che il compenso globale (e non più mensile) sia determinato con successivo decreto rapportato all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. 2. Il rapporto che si costituisce tra l'Amministrazione dello Stato e le persone estranee alla stessa le quali accettino gli incarichi per lo studio di specifici problemi tecnici, loro conferiti in conformità dell'art. 380 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è di prestazione d'opera professionale, sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell'art. 2225 C.c., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, qualora esso non sia convenuto tra le parti e non sia determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, al qual fine peraltro ben può il giudice far riferimento alla valutazione compiuta dall'amministrazione con il decreto di determinazione del compenso emesso ai fini del menzionato art. 380 del D.P.R. n. 3 del 1957, il quale prevede che l'Amministrazione determini il compenso in rapporto all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

2. Conf. Cass. 19 gennaio 1988 n. 393.[R=W19GE88393]
[D.P.R. 17 agosto 1955 n. 767, art. 21[R=DPR76755,A=21]; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 380[R=DPR357,A=380] Cod. civ. artt. 2222, 2225; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 380

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