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Sent.C. Conti 17/03/1988, n. 1912

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da enti pubblici (Istituti universitari) a professionisti esterni - Ammissibilità - Condizioni.
1. In casi particolari adeguatamente motivati è consentito ai Dipartimenti ed agli Atenei universitari di affidare a soggetti o strutture esterni alle Università singole attività inerenti alla ricerca sia istituzionale sia convenzionata: tuttavia, le relative prestazioni devono rivestire carattere meramente strumentale e non esaustivo rispetto all'oggetto della ricerca e riguardare altresì competenze, strutturazioni, controlli, analisi, prove ed esperienze simili non reperibili all'interno dell'Università e quindi non può trattarsi di un affidamento in forma generalizzata.

1. Conf. C. Conti 11 ottobre 1987 n. 1819 [R=WCO11O871819]

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