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Sent.C. Stato 11/04/1991, n. 543

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da enti pubblici a professionisti esterni - Ammissibilità - Condizioni.
1. In mancanza di diversa disposizione, in tutti i rapporti di pubblico impiego vige il principio generale, desumibile dall'art. 180 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e dall'art. 152 D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, in base al quale speciali incarichi possono essere affidati ad estranei alla P.A. soltanto se aventi ad oggetto lo studio e la soluzione di particolari problemi, per periodi di tempo non eccedenti l'anno finanziario e rinnovabili non più di due volle. (Nella specie, è stato ritenuto illegittimo l'incarico di consulenza e difesa legale conferito collegialmente da una Unità sanitaria locale ad un gruppo di avvocati per la durata di cinque anni.


T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 380; D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, art. 152[R=DPR107770,A=152]

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