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Sent.C. Conti 28/04/1992, n. 19

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da enti pubblici a professionisti esterni - Condizioni.
1. Gli Enti pubblici possono derogare, mediante l'affidamento ad estranei di incarichi di consulenza, al principio fondamentale di diritto - secondo cui debbono utilizzare per l'assolvimento dei compiti d'Istituto il proprio apparato organizzativo - solo in casi eccezionali, all'uopo idoneamente da motivare, quando particolari incombenze non possano essere assolte dal personale dipendente e sempre per limitato periodo di tempo, prorogabile solo in via eccezionale, e ciò ad evitare non solo l'instaurarsi di rapporti di lavoro che da tempo determinato si trasformano, con i rinnovi, a tempo indeterminato, ma, comunque, l'elusione del menzionato principio generale con l'aggravio di spese per l'Ente.

1. Ved. Nota 1. a C. Conti, Enti, 14 gennaio 1992 n. 1R.

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