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Sent.C. Cass. 18/02/2000, n. 1836

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Mancata loro eliminazione da appaltatore ex condanna 1° grado - Eliminazione diretta del committente - Ammissibilità - Condizioni.
1. In difetto di esecuzione, nel termine concesso dalla sentenza di condanna di primo grado all'appaltatore per eliminare i vizi e le difformità dell'opera, il committente può provvedervi direttamente a sue spese, e ottenerne il rimborso con la sentenza di secondo grado, come misura del risarcimento del danno derivato dall'inadempimento dell'appaltatore già chiesto in primo grado, perché tale domanda può essere sia in aggiunta sia in alternativa alla domanda di esecuzione in forma specifica.

Ved. Cass. 22 febbraio 1999 n. 1475R (È ammissibile la cumulativa proposizione, da parte del committente, delle due domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo; mentre non è ammissibile la domanda di adempimento cioè di eliminazione dei difetti dopo che è stata proposta la domanda di risoluzione del contratto) e relativa nota 1a. e 2a. Ved. anche, nello stesso senso, Cass. 27 aprile 1993 n. 4921R.
(Cod. civ. art. 1668)

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