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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Compensi CTU: criterio di determinazione a vacazioni, esame perizia e rimborso spese
L'Ord. C. Cass. civ. 25/09/2018, n. 22714, ha ribadito importanti principi in materia di compenso dovuto al CTU.
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 08/07/1980, n. 319, art. 4 può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili.
Inoltre, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l'incarico, tenuto conto (ai sensi dell'art. 51, del del D.P.R. 30/05/2002, n. 115) della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale.
Infine, per il rimborso delle spese di viaggio del CTU, in mancanza di specifica autorizzazione del magistrato in relazione all'utilizzo del proprio mezzo, spetta al consulente unicamente il rimborso del biglietto di prima classe sui servizi di linea, ai sensi dell'art. 55, del del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.
In base a tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto erroneo il provvedimento di liquidazione dei compensi al CTU, poiché la consulenza tecnica era stata espletata in materia di corrispettivo per lavori edili, per la quale è prevista una specifica previsione di tariffa, mentre il provvedimento di liquidazione del compenso del CTU risultava del tutto privo di motivazione, sia avuto riguardo ai criteri di cui al D. Min. Giustizia 30/05/2002, artt. 11 e 12 (valore delle opere), che in relazione alla scelta del c.d. criterio "a vacazioni" ed alla congruità delle vacazioni riconosciute e liquidate; inoltre, non risultava effettuata la valutazione del contenuto dell'elaborazione peritale ed era stata liquidata la nota spese relativa all'utilizzo di un mezzo proprio non autorizzato.