L'onorario a tempo degli ausiliari del giudice non si riduce dopo la prima vacazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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11/02/2025

L'onorario a tempo degli ausiliari del giudice non si riduce dopo la prima vacazione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riduzione degli onorari per gli ausiliari del giudice per le vacazioni successive alla prima.

ONORARI A TEMPO AUSILIARI GIUDICE - La Sent. Corte Cost. 10/02/2025, n. 16 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della L. 08/07/1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

Contesto normativo 
L'art. 4, comma 2, della L. 319/1980 (recante Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) dispone che per gli onorari commisurati al tempo impiegato, determinati in base alle vacazioni, la vacazione è di 2 ore. L'onorario per la prima vacazione è di € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.

Questione sollevata 
Il Tribunale di Firenze, ha censurato:
- l’art. 4, comma 2, della L. 319/1980, nella parte in cui, con riguardo alla determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, prevede, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore a quello stabilito per la prima, anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 115/2002;
- nonché l’art. 50, comma 3, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.
Secondo il rimettente, la netta differenza operata dalla normativa censurata tra il compenso, già largamente inadeguato, relativo alla prima vacazione e quello, irrisorio, fissato per le vacazioni successive, darebbe luogo a un assetto normativo manifestamente irragionevole, tale da sacrificare il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e ledere la garanzia dell’equo processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.

Considerazioni della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa all’art. 4, comma 2, della L. 319/1980, in riferimento all’art. 3, comma 1, della Costituzione.
In materia, la Corte in passato si era limitata a formulare un auspicio al legislatore affinché desse ingresso a "norme migliori" (Sent. Corte Cost. 23/02/1996, n. 41), col rilievo della insufficienza di una disciplina chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione degli ausiliari del giudice rispetto al costo della vita.
Successivamente, in un quadro ordinamentale di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento triennale dei compensi degli ausiliari, la Corte è intervenuta per contrastare il progressivo e ingiustificato impoverimento della remunerazione degli ausiliari del giudice.
La ratio delle pronunce è quella di impedire il definitivo consolidamento di un sistema che suggelli l’assoluta e definitiva sproporzione tra onorari liquidabili all’ausiliare e principi di equa remunerazione del suo lavoro (si veda la Sent. Corte Cost. 24/09/2015, n. 192).
Nel caso di specie, secondo la Corte, lo scarto significativo tra la prima vacazione e le successive accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione.
L’art. 4, comma 2, della L. 319/1980, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

La Corte Costituzionale ha invece ritenuto la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 50, comma 3, del D.P.R. 115/2002, inammissibile per difetto di rilevanza. Il giudice a quo non è infatti chiamato a fare applicazione di tale disposizione, che, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a partire dall’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema tabellare, non ancora intervenuta.

Dalla redazione