1. - Il ricorso contiene due motivi.
1.1. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319, agli artt. 90, 91, 474 e 480 cod. proc. civ., all'art. 1294 cod.
La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 11, quarto comma, della legge 319 del 1980, il decreto che liquida il compenso al consulente tecnico "costituisce titolo provvisoriamente esecutivo in confronto della parte a carico della quale è posto il pagamento". E poiché il decreto non la indicava come parte obbligata non poteva essere considerato costituire titolo esecutivo in suo confronto, sicché sulla sua base nessuna esecuzione poteva essere minacciata contro di lei.
Alla mancanza di indicazione delle parti obbligate a pagare il compenso deve porsi rimedio con la correzione del provvedimento, non col ricollegare effetti al provvedimento sulla base di altre norme, che in ogni caso non potrebbero essere quelle del codice civile sulle obbligazioni solidali, ma quelle che regolano nel processo l'onere di anticipare le spese del processo e di sopportarne in definitiva il carico.
Ma da queste si desume che l'onere di anticipare le spese, anche per gli atti del processo non richiesti da una delle parti, non è in linea di principio a carico di tutte.
1.2. - Il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 91 dello stesso codice). La ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia riconosciuto a favore dell'appellante il diritto ad ottenere il rimborso di spese non sostenute, in particolare di quelle relative al giudizio di primo grado, in cui la parte non si era costituita. 1.3. - Il primo motivo è fondato per le considerazioni di seguito esposte e nei limiti di queste.
2. - La L. 8 luglio 1980, n. 319 ha dettato norme per la liquidazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.
L'art. 11 - per quanto interessa qui - contiene le seguenti disposizioni.