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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Onorari del CTU: la riduzione di un terzo si applica anche per un solo giorno di ritardo
FATTISPECIE
Nel caso di specie, era stata proposta opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva liquidato il compenso del C.T.U. in relazione all'opera da egli prestata in un giudizio civile. La ricorrente lamentava l'eccessività della liquidazione, sia quanto alle spese rimborsate all'ausiliario che con riguardo agli onorari riconosciuti per la relazione ed invocava comunque la riduzione di un terzo, ex art. 52, comma 2, del D.P.R. 115/2002, degli onorari relativi alla predetta relazione, essendo stata quest'ultima depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Vallo della Lucania accoglieva in parte l'opposizione ma escludeva, in particolare, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. 115/2002 perché il ritardo nel deposito della relazione era stato di un solo giorno.
CONTESTO NORMATIVO
L'art. 52, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede che "Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo".
La norma prevede due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno. Nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge.
Nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, la recentissima Ord. C. Cass. civ. 10/09/2019, n. 22621 ha affermato che la decurtazione degli onorari in percentuale fissa - fissata nella misura di un terzo - costituisce una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost.
Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui all'art. 52 del DPR 115/2002.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la previsione normativa, d'altro canto, non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine “originariamente stabilito” ma anche “a quello prorogato”, con ciò introducendo un particolare dovere di diligenza e collaborazione dell'ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento.