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L. R. Umbria 22/02/2005, n. 11

Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.
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TITOLO I - NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

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CAPO I - NORME GENERALI

 

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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasfor

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CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

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Art. 2 - (Definizione e componenti del piano regolatore generale)

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da:

a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della

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Art. 3 - (Parte strutturale del PRG)

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio - economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003 n. 26;

c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle normative di settore;

d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico - culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo 33, comma 5 e le eventuali relative fasce di rispetto;

e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferrov

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Art. 4 - (Parte operativa del PRG)

1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:

a) definisce la disciplina dell'insediamento esistente e dell'insediamento di progetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);

b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti, relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) ed f).

2. In particolare il PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate alla produzione di beni e servizi a ri

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Art. 5 - (Piano comunale dei servizi)

1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

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Art. 6 - (Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime)

1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destin

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TITOLO II - COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG

 

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CAPO I - COPIANIFICAZIONE

 

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Art. 7 - (Copianificazione del PRG)

1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:

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Art. 8 - (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni)

1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. “Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico, in un documento di valutazione e in un Rapporto preliminare ai sensi all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381.”N12

2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le ri

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Art. 8-bis - (Integrazione del procedimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

N15

1. Il Comune svolge le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento d

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Art. 9 - (Documento programmatico)

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'articolo 8, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all'articolo 11.

2. Il documento programmatico è composto da:

a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e

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Art. 10 - (Conferenza di copianificazione)

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

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Art. 11 - (Accordo preliminare di copianificazione)

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono conclud

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Art. 12 - (Partecipazione dei privati)

1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo

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CAPO II - APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI

 

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Art. 13 - (Adozione della parte strutturale del PRG)

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell’accordo di cui all’articolo 11, comma 2, o, in assenza del medesimo, dalla conclusione della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e f) della legge approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 381, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali e presso la provincia competente e presso l’Autorità competente. La sola Sintesi non tecnica è depositata presso le sedi di tutti i comuni confinanti. N14

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel bolle

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Art. 14 - (Verifica di carattere igienico-sanitario)

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessat

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Art. 15 - (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG)

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato. “Qualora la provincia riscontri l’assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonché della eventuale valutazione d’incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ne dichiara l’irricevibilità restituendo i relativi atti al comune.” N3

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di

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Art. 16 - (Approvazione della parte strutturale del PRG)

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all'articolo 15, commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale

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Art. 17 - (Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG)

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'articolo 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'articolo 14, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte

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Art. 18 - (Varianti del PRG)

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I comuni, nel caso di varianti al PRG che riguardano modifiche parziali, con esclusione delle aree per insediamenti industriali di superficie superiore a cinque ettari, e che non interessano previsioni a valenza intercomunale o comunque materie già oggetto di accordo di copianificazione, non sono obbligati alla convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 10, purché, salvi i casi di cui ai commi 3, 3 bis e 5, approvino il documento programmatico con i contenuti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) ed attuino le procedure di cui allo stesso articolo 9, commi 3 e 4. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono essere applicate le procedure previste all’articolo 10, comma 7. N16

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie “localizzare o” N18 per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di pi

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Art. 19 - (Assistenza per la formazione del PRG)

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerch

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TITOLO III - ATTUAZIONE DEL PRG

 

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CAPO I - STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRG

 

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Art. 20 - (Piano attuativo e modalità di intervento)

1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:

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Art. 21 - (Piano attuativo di iniziativa pubblica)

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal d.p.r. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinat

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Art. 22 - (Piano attuativo di iniziativa privata e mista)

1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:

a) l'utilizzazione di aree a scopo edilizio;

b) gli interventi di recupero;

c) gli interventi concernenti le attività estrattive;

d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i);

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Art. 23 - (Piano attuativo)

1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:

a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese quelle di cui all'articolo 12 della l.r. 46/97;

b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolaz

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Art. 24 - (Adozione e approvazione del piano attuativo)

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l’istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza medesima, nonché al fine dell’eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14 bis della l. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio. N38

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.

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Art. 25 - (Verifica di carattere igienico-sanitario)

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo 24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla AS

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Art. 26 - (Validità del piano attuativo)

1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.

2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

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Art. 27 - (Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG)

1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), è consentito l'intervento diretto a c

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Art. 28 - (Attuazione del PRG tramite programma urbanistico)

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), l’attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture. N7

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all’edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 4. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all’articolo 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative. N7

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obbiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative

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Art. 28 bis - (Edilizia residenziale sociale)

N8

1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla

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Art. 28-ter - (Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana)

N31

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia finalizzati alla riqualificazione complessiva degli immobili e la rigenerazione urbana di insediamenti prevalentemente residenziali, nonché quelli produttivi e per servizi dismessi, volti a favorire il miglioramento della qualità ambien

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33342 10206291
Art. 29 - (Perequazione urbanistica)

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazi

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Art. 30 - (Compensazioni)

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai

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Art. 31 - (Piano attuativo con modifiche al PRG)

1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:

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CAPO II - NORME PER IL TERRITORIO AGRICOLO

 

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Art. 32 - (Finalità e definizioni)

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) impresa agricola: è quella condotta dall’imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, “iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;” N18 N3

b) nuovi edifici: sono quelli di nuova costruzione destinati a resid

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Art. 33 - (Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni)

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature spo

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Art. 34 - (Realizzazione di nuovi edifici)

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

2-bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli ind

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Art. 34-bis - (Realizzazione di ricoveri per cani a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro)

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Art. 35 - (Interventi relativi agli edifici esistenti)

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e “a distanza non superiore” N29 a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direz

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Art. 35 bis - (Vincoli)

N8

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Art. 35-ter - (Piano attuativo)

N8

1. I Piani attuativi di cui al pre

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TITOLO IV - FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

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Art. 36 - (Funzioni conferite alle province)

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

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Art. 37 - (Funzioni conferite ai comuni)

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 “, 168 e 181” N29 del d.lgs. 42/2004.

1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate esclusivamente dai comuni in possesso dei requisiti di cui all’art

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Art. 38 - (Richiesta di atti)

1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti rel

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TITOLO V - MODIFICHE DI LEGGI

 

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CAPO I - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, n. 9

 

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Art. 39 - (Modificazione dell'art. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge reg

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Art. 40 - (Modificazione dell'art. 12)

1. Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo

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CAPO II - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28

 

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Art. 41 - (Modificazioni e integrazioni dell'art. 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:"La provincia trasmette la deli

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Art. 42 - (Modificazione dell'art. 17)

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 28/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le vari

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CAPO III - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13

 

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Art. 43 - (Modificazione dell'articolo 6)
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Art. 44 - (Sostituzione dell'articolo 7)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della l.r. n. 13/1997 sono sostituiti dai seguenti:

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CAPO IV - MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3

 

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Art. 45 - (Integrazione dell'articolo 110)

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge re

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CAPO V - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27

 

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Art. 46 - (Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 27/2000)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - (Rete Ecologica Regionale)

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Art. 47 - (Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 27/2000)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)

1. Nelle zone di cui all'articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento de

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Art. 48 - (Integrazioni dell'art. 28 della l.r. 27/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 27/2

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CAPO VI - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1

 

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Art. 49 - (Integrazioni dell'articolo 4)
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Art. 50 - (Istituzione dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

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Art. 51 - (Integrazione dell'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole "presente titolo" sono aggiunte le seguenti parole: ", fat

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33342 10206326
Art. 52 - (Integrazione dell'art. 12)

1. All'articolo 12, comma 1, lett. d) della l.r. 1

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33342 10206327
Art. 53 - (Modificazioni dell'articolo 20)

1. All'articolo 20, comma 1, lettera b) della l.r.

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Art. 54 - (Integrazione dell'articolo 21)

1. All'articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo: "Lo s

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Art. 55 - (Modificazione dell'art. 24)
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Art. 56 - (Modificazioni dell'art. 25)
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Art. 57 - (Integrazione dell'articolo 32)

1. All'articolo 32 della l.r. 1/2004 dopo il comma 3 è

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Art. 58 - (Modificazioni dell'art. 45)
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CAPO VII - MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21

 

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Art. 59 - (Modificazione dell'articolo 3)

1. All'

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Art. 60 - (Modificazioni dell'art. 15)

1. All'art. 15, comma 4, secondo periodo della leg

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Art. 61 - (Integrazioni all'articolo 17)
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TITOLO VI - NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO

 

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Art. 62 - (Norme regolamentari e atti di indirizzo)

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'articolo 6;

c) alle situazioni insediative di cui all'articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

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TITOLO VII - RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE E POTERI SOSTITUTIVI

 

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33342 10206340
Art. 63 - (Informazioni)

1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate

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Art. 64 - (Rapporto sulla pianificazione territoriale)

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale, N10 può individuare gli obiettivi di maggio

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33342 10206342
Art. 65 - (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbani

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33342 10206343
TITOLO VIII - NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE

 

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CAPO I - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE

 

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33342 10206345
Art. 66 - (Recupero urbanistico-edilizio)

N35

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla

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TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE

 

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CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

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Art. 67 - (Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla s

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Art. 68 - (Norme transitorie inerenti il piano attuativo)

N22

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Art. 69 - (Norme transitorie generali e finali)

1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della l.r. 31/1997, abrogate dall'articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.

2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'articolo 73, in quanto compatibili.

3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il

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Art. 70 - (Adeguamenti del PRG)

1. Salvo quanto disposto all'articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della

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CAPO II - INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

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Art. 71 - (Incentivazione di forme associative fra i comuni)

1. La Giunta regionale:

a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomuna

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Art. 72 - (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 19, comma 1 e all'articolo 33, comma 1 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5825 n. i.).

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TITOLO X - ABROGAZIONI

 

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Art. 73 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2:

c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;

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